Chi si sta avvicinando al settore o chi già lavora con i droni sa che dal 30 aprile 2014 entrerà in vigore il regolamento ENAC che disciplina l’uso di questi meravigliosi oggetti volanti.
Da una parte abbiamo l’ENAC che per il ruolo che riveste e la funzione che svolge si è pronunciata in materia di SAPR, Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto.
Dall’altra troviamo centinaia di operatori che da anni lavorano con i droni e molti altri che si stanno avvicinando a questo settore.
Il problema, come spesso accade, è cercare di conciliare le regole con l’applicabilità delle stesse, principalmente laddove, nel settore dei droni, fino ad oggi bastavano una buona attrezzatura, l’esperienza e soprattutto il buon senso.

Non è assolutamente facile trovare un punto d’incontro. Le regole dell’aria sono legittime ma mal si applicano nel momento in cui l’operatore, il cosiddetto Pilota Remoto, deve effettuare delle Operazioni Specializzate (dal regolamento ENAC: si intendono le attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, ecc..), praticamente tutte quelle contemplabili ad uso professionale.
Ammettiamo pure che tale operatore, nonché pilota remoto, operi nell’ambito di situazioni “Non critiche“. Lo sono quelle che NON prevedono il sorvolo di Aree Congestionate; pensate a qualsiasi luogo in cui sono presenti persone (centri urbani, aree sportive in cui si svolgono manifestazioni, concerti, ecc), Aree riservate ai fini della sicurezza di Stato (caserme, basi militari, edifici governativi, questure, centrali di polizia, ecc), Linee e Stazioni ferroviarie, autostrade e impianti industriali.
Fin qui, diciamo che gran parte di queste indicazioni avrebbero pure senso. E’ ovvio che se prendo un drone e lo faccio volare su una base militare, non è proprio una trovata da geni. A parte il fatto che su alcune basi militari potreste anche non vederlo tornare a casa perché abbattuto prima, comunque, diciamo che questa indicazione ha senso ed è condivisibile.
Avrebbe senso anche l’indicazione di NON sorvolo di aree congestionate, magari intese come concerti, nei quali la densità delle persone presenti in uno spazio limitato è tale che qualsiasi eventuale manovra di emergenza da effettuare col drone non garantirebbe l’incolumità delle persone che si trovano all’interno dello spazio di volo (o di non volo perché il drone, in tal caso, sta precipitando).
Diventa meno “condivisibile” la questione qualora il vostro lavoro preveda, come nel caso di fotografi e videomakers matrimonialisti, un volo col drone davanti al sagrato di una chiesa, gremito di gente invitata dalla coppia di sposi, per effettuare le riprese video dell’alto.
Cercando di interpretare alla lettera quanto riportato dal regolamento ENAC, sareste in difetto in almeno due punti.
Il primo: state sorvolando un’area congestionata in quanto sul sagrato sono presenti diverse persone ed è molto probabile che quella chiesa non si trovi in una collinetta sperduta ma in città, quindi, per definizione, siete in un’area congestionata in quanto centro urbano.
Il secondo: dovreste volare tenendo conto del volume di spazio “V70” che non definisce solo le distanze tra il vostro drone, le cose e le persone (in questo caso, massima altezza di 70mt e un raggio di azione dall’operatore di 200mt) ma anche che l’operazione di volo deve essere condotta, sempre citando il regolamento ENAC: “ad una distanza orizzontale di sicurezza adeguata dalle aree congestionate, ma non inferiore a 150 m, e ad una distanza di almeno 50 m da persone e cose, che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore”.
Cerchiamo di semplificare il tutto per capire meglio.
Dovete volare ad un’altezza massima di 70 metri e non spingere il vostro drone ad una distanza da voi di oltre i 200mt. Fin qui, è chiaro. A questo punto il regolamento introduce un nuovo parametro che è la distanza ORIZZONTALE di sicurezza adeguata dalle aree congestionate che non deve essere inferiore a 150 mt e almeno 50mt da cose e persone.
Quindi, pur rientrando in uno spazio di controllo del drone V70, vi trovereste a dover riprendere con la videocamera installata sul drone, gli invitati e soprattutto gli sposi, ad almeno 51mt di distanza da loro in quanto andrebbero a costituire, di fatto, un’area congestionata (ricordo che la definizione di area congestionata è: “aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive, e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei di persone.”
Quindi, a meno che il vostro drone non sia dotato di teleobiettivo (piuttosto potente) e un altrettanto potente stabilizzatore d’immagine, a 51mt di distanza da quelle persone riprenderete ben poco.
E’ sotto inteso che, in tutto questo bel discorso, abbia dato per scontato che il vostro drone sia dotato di telemetria, altrimenti “a occhio” scordatevi di poter valutare le distanze.
Questo è solo una minima parte del regolamento ENAC che disciplina l’utilizzo dei droni. Le questioni però non si limitano a questo. Facciamo un altro esempio.
Ammettiamo che decidiate di evitare in toto le aree congestionate e di utilizzare il vostro drone fuori dai centri abitati e dove non ci sono persone. Rimanendo sempre nel settore dei videomakers, ipotizziamo che vi specializziate in riprese di paesaggi, campagne, montagne, mare, agriturismi, ecc. Il vostro committente è una APT (Agenzia di Promozione Turistica) che vi commissiona delle riprese delle zone agresti per effettuare un video promozionale del territorio in cui si esaltano le bellezze naturali del Comune, ma non, ovviamente, quelle all’interno della suddetta area congestionata.
Prendete il vostro bel drone, andate tra le colline ricche di coltivazioni, vigneti, ulivi, ecc e vi fate la vostra bella ripresa video. Tenete a mente il V70, verificate che intorno a voi non ci sia nessuno nel raggio di 50mt e vi fate il vostro bel volo con tanto di ripresa video. Domanda: “siete sicuri di non essere all’interno di un’area ATZ (Aerodrome Traffic Zone)” o ad almeno 8km dal perimetro di un aeroporto e dai sentieri di avvicinamento e decollo di/da un aeroporto?
Francamente io non saprei nemmeno come fare a calcolare tali distanze. Da un aeroporto si può anche facilmente calcolare ma dai sentieri di avvicinamento e decollo? Come fare?
Che stress, mi è entrato il mal di testa…
Ovviamente non finisce qui. Stiamo ancora parlando di operazioni specializzate non critiche, sempre loro, quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora. Volete che accenni a quelle critiche? Sono tutte quelle operazioni che PREVEDONO il sorvolo di aree congestionate o prossime alle ATZ e comunque a meno di 8Km dal perimetro di un aeroporto o dai relativi sentieri di avvicinamento e decollo.
Hummm…
E se vi voleste impelagare con queste operazioni, come dovreste fare?
“Auguri”, dovreste inoltrare all’ENAC una richiesta di utilizzo dello spazio aereo e attendere il responso. Lo so che avete un drone, ma stando al rispettabilissimo regolamento ENAC, pur avendo un drone, se volete fare il vostro lavoro, ad esempio in città o a un po’ meno di 8Km da un aeroporto, dovreste chiedere il permesso di volo come se foste un Boeing 747. Ironizzo un po’ per darvi modo di prender fiato davanti a queste limitazioni che di fatto riducono, se non annullano, le possibilità di utilizzo del drone ad uso professionale.
Voi utilizzate un drone per lavoro, avete investito, ve la “menate” con le regole e assicurazioni (di cui parliamo più avanti), ecc… e c’è chi si compra un drone “per giocarci” che non si pone minimamente la questione, svolazzando ovunque. Magari è proprio “lui” che crea quei problemi che certi regolamenti tentano di evitare. Regolamenti che in realtà disciplinano anche l’utilizzo di droni e/o aeromodelli a scopo ricreativo (sezione V Art. 23 del regolamento ENAC) ma di cui, mi immagino, nessun essere umano normodotato si sognerebbe mai di leggere a meno che non “viva” (stile Tom Hanks in Viktor Navorski nel film The Terminal) o lavori in un aeroporto e quindi abbia una certa “sensibilità” all’argomento. Sempre che poi venga a sapere dell’esistenza di questo regolamento.
Lasciando perdere questo “sottile velo di polemica”, andiamo avanti sul regolamento.
L’articolo 20, definisce la questione polizze assicurative. In pratica, dice che chi usa un drone deve avere una copertura assicurativa concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004.
Ovviamente per complicare la vita alle persone, uno (io), deve andare a leggersi quell’articolo 7 del Regolamento CE e verificare cosa riporta. Poiché vi voglio bene, anche solo per il fatto che siete arrivati a leggere questo post fin in qui, vi comunico che ciò che riguarda i droni, nel suddetto articolo, è riportato nella Categoria 1, ovvero quella che comprende i velivoli MTOM (Maximum Take-Off Mass: massa operativa o massa al decollo) inferiore ai 500Kg la cui Copertura minima da prevedere è di 0,75 milioni di DSP. Sarebbe stato più facile esprimerla in Euro ma così non è, quindi beccatevi i Diritti Speciali di Prelievo e la tediosissima spiegazione che ne segue che potete “apprezzare” grazie all’inesauribile preziosissima fonte d’informazioni che è Wikipedia. Il vostro assicuratore potrà esservi più preciso dandovi cifre alla mano più comprensibili.
Detto ciò, non ho esaurito l’argomento REGOLAMENTO ma ho esaurito le mie e, probabilmente, vostre forze. Ciò che ho riportato è riscontrabile studiandosi con attenzione il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di cui riporto in fondo all’articolo il link e quelli dei relativi allegati. Considerate che tali disposizioni diventeranno legge dal 30 aprile 2014 e che riguardano tutti i droni (e non solo) di massa massima al decollo minore di 25 kg. Se avete intenzione di utilizzare droni aventi una massa massima al decollo maggiore o uguale a 25 kg, sappiate che oltre dover tener conto di numerosi ulteriori adempimenti, dovrete dotare il vostro drone di una serie di dispositivi citati all’Art. 18 (Equipaggiamenti).
L‘Art. 8 della Sez. II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa massima al decollo minore di 25 kg, al punto 18 è riportato: “L’ENAC può prevedere procedure semplificate per i SAPR con massa massima al decollo minore o uguale a 2 kg.” Questo punto non sancisce di fatto una totale esclusione da tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento per droni che pesano sotto ai 2Kg, ma dice semplicemente che l’Enac “può prevedere” procedure semplificate. Il che vuol dire che attualmente non ci sono e che non è detto neppure che un domani vi siano e comunque riguarderebbero esclusivamente quadricotteri “normodotati”.
A seguito della pubblicazione del regolamento, l’ENAC ha rilasciato una serie di documenti che teoricamente dovrebbero di fatto agevolare gli adempimenti richiesti per lavorare in piena regola. E’ stato rilasciato un documento che permette un’autocertificazione attraverso la quale si attesta che ciò che stiamo facendo, in sostanza, è perfettamente in linea con quanto richiesto dall’ENAC. Se da una parte tale procedura agevola l’utente, dall’altra lo pone sul piano del limbo e salva l’ENAC e le compagnie assicurative da qualsiasi problema.
In soldoni cosa accade?
L’Enac dice. Tu puoi fare un’autocertificazione nella quale dichiari che hai il drone a norma e che volerai in aree consentite o comunque entro i parametri riportati dal Regolamento ENAC. Perfetto. Se mai dovesse accadere qualcosa, classico incidente, e per puro caso anche uno dei numerosi requisiti tecnici o regole previste dall’Enac non venissero rispettate, anche solo per puro caso o difficoltà di comprensione della norma o dell’applicazione nello specifico, di fatto:
- – hai dichiarato il falso
- – non sei coperto da assicurazione
A fronte di un danno causato dall’impatto del drone con cose o persone, la compagnia assicuratrice invia il perito e la prima cosa che farà sarà quella di accertare se le operazioni di volo e l’apparecchio rientravano nei requisiti richiesti da Enac e con quanto dichiarato nell’autocertificazione. Se così non fosse, fine della giostra… l’assicurazione potrebbe anche decidere di non liquidare il danno.
Se le cose non cambiamo il lavoro del “dronista” sarà possibile solo per realtà strutturate, con flotte di droni, operatori coadiuvati da assistenti di volo e una segreteria in grado di occuparsi di gestire le pratiche.
Si spera che nell’ambito della prima fiera del settore interamente dedicata al mondo dei droni, che si terrà a maggio a Roma, si affronti la questione e che si trovino delle soluzioni alla portata di tutti, per coloro che desiderano lavorare in un settore che apre interessanti possibilità professionali. La fiera in questione è ROMA DRONE EXPO & SHOW di cui trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo.
Le scuole di pilotaggio droni.
Altro argomento spinoso. Fino ad oggi, NESSUNA SCUOLA in Italia è in grado di rilasciare attestati o diplomi certificati dall’ENAC come pilota di drone. Ci sono numerose realtà che organizzano corsi di questo tipo ma in sostanza rilasciano un attestato o diploma che non ha alcun valore se non quello di aver frequentato un corso che ti ha insegnato qualcosa. In effetti il regolamento ENAC palesa la necessità di possedere un’adeguata preparazione per pilotare un SAPR. Dal regolamento ENAC, alla Sezione IV – Disposizioni Generali per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, Art. 17 (Pilota), al Punto 4, viene riportato quanto segue, cito testualmente: Ai fini dell’idoneità psicofisica, il pilota deve essere in possesso e in corso di validità del certificato medico di seconda classe in accordo al Regolamento ENAC “Organizzazione Sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”.
Non essendoci ancora scuole certificate ENAC per il pilotaggio di droni resta da capire, dal 30 aprile, come poter lavorare senza incorrere in problemi o quantomeno poter lavorare con una certa serenità.
La cosa che lascia ancor più stupiti è che non solo non è stato definito ancora nulla in merito alle scuole certificate ma naturalmente non si è parlato neppure di costi da sostenere per mettersi in regola. Il rischio, in certi casi, è di pagare più di oneri vari per mettersi in regola che per acquistare il drone e l’attrezzatura necessaria al proprio lavoro.
E la mia affermazione non è campata in aria. Andando a spulciare sul web ho trovato un articolo pubblicato il 26 febbraio 2014 su “L’Espansione la voce viva delle imprese” che riporta un’intervista all’ingegnere Enea Guccini, Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza dell’Enac. Vi consiglio di leggere tutto l’articolo (che trovate al termine di questo post) e soprattutto la risposta dell’ingegnere alla quarta domanda postagli dall’intervistatore.
Le notizie non sono rosee come pensavate, lo immagino. Purtroppo questa è la situazione. Dobbiamo prenderne atto, continuare a informarci e capire come meglio muoverci. Dal canto mio cercherò di tenervi informati, aggiornandovi su quanto stanno facendo le varie associazioni di settore, composte da piccole e medie realtà, impegnate a trovare soluzioni per la semplificazione della regolamentazione di un settore che ha tutto l’interesse a operare nel rispetto della legge ma ha anche tutto l’interesse ad operare…
…e se tutto questi vi pare già abbastanza, sappiate che entro quest’anno entrerà in gioco anche l’Aesa, l’Agenzia europea di sicurezza aerea che si pronuncerà in merito alle regole sull’uso dei droni civili (leggi articolo sotto riportato dal Corriere delle Comunicazioni).
Approfondimenti:
- Drone mania. 12 cose da sapere se vuoi diventare un dronista (in questo blog)
- E venne il giorno… Da oggi i droni civili devono sottostare al regolamento ENAC e Bruxelles ha allo studio le regole europee
- L’Espansione la voce viva delle imprese – intervista all’ingegnere Enea Guccini, Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza dell’Enac
- Corriere delle Comunicazioni – Droni, Kallas (Ue): “Servono norme rigorose per l’uso civile”
- ROMA DRONE EXPO & SHOW – 24-25 maggio 2014 a Roma – Stadio Alfredo Berra – Via G. Veratti snc
- Dronezine – rivista specializzata sul mondo dei droni
- Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004 – Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi – Legislazione comunitaria di diritto della navigazione e dei trasporti
ENAC:
- Sezione dedicata ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)
- Riferimenti normativi in materia di mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR)
- Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO – Edizione n° 1 del 16.12.2013 – (da questo blog – si consiglia di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti consultando direttamente il sito ENAC attraverso i link sopra riportati)
Prime denunce per utilizzo di droni senza autorizzazioni:
- Denunciato per il video con il drone – da La Stampa del 21/02/2014
Molto bello, articolato e documentato il tuo post. I “soliti” furbi faranno i soldi a dispetto di quelli che vorranno rispettare le (orribili) leggi.
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Grazie!
Corretta osservazione la tua… tristemente corretta.
Oppure questo tipo di attività sarà per pochi: per le attuali start’up e le future grandi realtà che si struttureranno circondandosi di una galassia di consulenti, tecnici in grado di gestire mezzi, pratiche e burocrazia.
E’ ovvio che anche la clientela cambierà. Non più le piccole realtà che sono intenzionate a promuoversi, magari attraverso un bel video realizzato con l’ausilio di un drone ma clienti facoltosi nel settore del cinema, pubblicità in generale e per tutti gli altri settori dove c’è ricerca, fondi e possibilità di alimentare un certo circuito di lavoro, più di élite.
Morale della storia… non sarà un lavoro per tanti ma solo per pochi.
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Non è la prima volta che leggi “assurde” inginocchiano le piccole startup. Poco più di un’anno fa si è visto un brulicare di nuove piccole imprese per la vendita delle cosidette “smart cigarette” (al di la del punto di vista personale) per poi farli chiudere de facto con leggi a “casaccio”. Nello stesso periodo avevo una mezza idea di offrire droni in fitto per riprese/divertimento et simili (con servizi associati quali video montaggio, professionisti nel campo delle riprese), meno male che la cosa è andata nel dimenticatoio altrimenti oggi mi ritroverei sbeffeggiato. Bravi quelli che invece offriranno il servizio senza se e senza ma che fanno il paio con chi oggi non paga l’RC auto e cammina felice 🙂 Buona vita!
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Concordo in pieno.
Comprenderai il disagio di quei tanti, molti, che dovranno fare i conti con le leggi assurde o con la propria coscienza. Io sono tra quelli. Il mio drone è attualmente parcheggiato da una parte. Nei prossimi ponti che ci attendono vedrò di farlo svolazzare un po’al mare, tempo permettendo, prima che ENAC & C. al 30 di questo mese, avranno “licenza d’uccidere” le attività appena nate o in procinto di avviare.
Sono tra quelli che non ha nel DNA l’indole di andare contro le leggi. Detto ciò sto osservando la questione molto attentamente e se le cose non cambiano mi sa proprio che il mio drone resterà a eliche ferme mentre a me girerà qualcos’altro molto, molto VORTICOSAMENTE 🙂
Per i piccoli imprenditori, i liberi professionisti come me, restano ancora “accessibili” le attività col drone condotte in aree private (leggi B&B, agriturismi, ville private, ecc), comunque sia lontano almeno 8Km. dagli aeroporti e dai corridoi di atterraggio e decollo degli aerei. Le famose briciole… Abito a Prato, ho Peretola a pochi chilometri da me e i corridoi di atterraggio e decollo degli aerei interessano un’area vastissima che di fatto preclude ogni attività di riprese video con i droni tra le colline della zona.
Vediamo… attendiamo questa fatidica data del 30 aprile, gli eventuali slittamenti dell’entrata in vigore del regolamento o altri possibili colpi di scena.
Grazie ancora per i tuoi sempre graditi contributi.
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Come rendere le cose difficili per noi poveri mortali, il burocratese in Italia non morirà mai e pilotare un drone sarà affare per pochi ( quelli con gli euri)
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O per quei Robin Hood che vivono una realtà che è paragonabile alla foresta di Sherwood. 🙂
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